Assegno di maternità

  • Servizio attivo

E’ un assegno che spetta, per ogni figlio/a nato/a alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità


A chi è rivolto

Donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

Inoltre possono richiedere l’assegno le donne che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Possono richiedere l'assegno anche le madri di:
- bambini in affidamento preadottivo
- bambini ricevuti in adozione senza affidamento. In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età
- neonati riconosciuti dalla sola madre.

Descrizione

E’ un assegno che spetta per ogni figlio/a nato/a.

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Come fare

La domanda deve essere presentata al Comune necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

Cosa serve

È richiesto:

  • Il modulo compilato;
  • L'attestazione ISEE in corso di validità;
  • Copia del documento d'identità e del titolo di soggiorno.

Cosa si ottiene

L'assegno viene ricalcolato ogni anno in base all'adeguamento ISTAT.

Nel caso in cui, tuttavia, si sia beneficiato di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, il contributo spetta per la quota differenziale.

In tal caso si dovrà dichiarare l'intero importo che sarà percepito durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei 2 mesi precedenti il parto, sia nei 3 mesi successivi.

L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

Tempi e scadenze

Può richiedere il beneficio la madre del/la bimbo/a, perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto.

La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto.
In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del/la minore nella famiglia anagrafica della donna che lo/la riceve in adozione o in affidamento.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISEE è composto da:
- richiedente
- coniuge
- altri soggetti componenti la famiglia anagrafica
minore per cui si richiede il beneficio.

Inoltre vanno considerati nel nucleo familiare:
- i soggetti a carico ai fini IRPEF anche se non presenti nella scheda anagrafica della richiedente
- il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.

I coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente quando si verificano le seguenti situazioni:
- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione)
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali
- quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

Pagina aggiornata il 26/03/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri